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STATUTO




 



CAPO 1°: COSTITUZIONE - SCOPI - ATTIVITA' - SEDE

- Art. 1 -

Costituzione:
L'Associazione è denominata "FAMIGLIE INSIEME" e ha sede in Roma, Via Taurasia n.4 presso l'Istituto Suore del Preziosissimo Sangue. (1)
L'Associazione fonda la sua azione sul Messaggio Evangelico e sul Magistero della Chiesa Cattolica.
Essa opera in favore delle famiglie, senza perseguire finalità politiche, nell'intento di dare attuazione, nella realtà sociale, alle indicazioni ed alle direttive della Chiesa.
L'Associazione non persegue scopi di lucro.

- Art. 2 -
Scopi:
L'Associazione opera per la promozione della centralità della famiglia nelle relazioni sociali attraverso l'educazione cristiana dei suoi membri, il loro organizzarsi in iniziative di servizio alle famiglie, il confronto, il dialogo e la collaborazione con le diverse realtà culturali e sociali, il rapporto con le pubbliche istituzioni per l'attuazione di politiche in favore della famiglia.

- Art. 3 -

Per raggiungere i suoi scopi istituzionali, l'Associazione ed i singoli si impegnano a sostenere tutte le iniziative programmate dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea.
Ciascun socio potrà suggerire iniziative varie, sia in Assemblea e sia al Comitato Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.
L'Associazione inoltre può sostenere e promuovere l'azione o le iniziative di terzi, che svolgono specifiche attività con le stesse finalità dell'Associazione e con particolari valenze verso la famiglia.

- Art. 4 -

Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione opera attraverso i seguenti organi: Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, secondo un proprio regolamento interno.

- Art. 5 -
Soci:
Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età nonchè società ed enti, tanto pubblici che privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.
I soci sono di tre categorie, qualificati tali dal Comitato Direttivo:
a) Soci Ordinari: le persone, le società e gli enti, che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa annua;
b) Soci Sostenitori: le persone. le società e gli enti, che contribuiscono in maniera rilevante all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa annua maggiore;
c) Soci Onorari: alte ed insigni personalità, ovvero persone fisiche e giuridiche, che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.

- Art. 6 -
Obbligo dei Soci:
Il socio, nei confronti dell'Associazione, si impegna a promuovere e sostenere i valori e le finalità proprie dell'Associazione stessa e, se persona fisica, a tenere una condotta di vita conforme ai principi cristiani sul matrimonio e sulla famiglia, nonchè di rispettare gli incarichi di collaborazione assunti.
In particolare si impegna:
1) ad accettare il presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione in conformità dello stesso ed il regolamento;
2) a collaborare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria attività, liberamente, volontariamente e senza alcun compenso;
3) a versare la quota associativa annua secondo quanto deliberato dal Comitato Direttivo.
L'attività che i soci presteranno su base volontaria sarà di carattere cilturale, formativo, professionale, assistenziale, tecnico ed amministrativo.

- Art. 7 -
Durata del rapporto associativo:
La qualità del socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per decesso del Socio, se persona fisica, o per estinzione dello stesso negli altri casi;
b) per recesso del Socio, da notificarsi al Presidente del Comitato Direttivo tramite lettera-raccomandata con avviso di ricevimento:
c) per esclusione del Socio, decisa da Collegio dei Probiviri ed attuata dal Comitato Direttivo, per gravi inadempienze dello stesso agli obblighi statutari o quando la sua permanenza dovesse recare, per qualsiasi motivo, nocumento all'Associazione.

ASSEMBLEA

- Art. 8 -
Costituzione:
L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative alla data della celebrazione della stessa.
I Soci collettivi vi intervengono a mezzo di un proprio rappresentante appositamente designato mediante delega scritta, che verrà conservata agli atti dell'Associazione.
Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea al massimo altri due Soci, mediante delega scritta.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento in Assemblea.

- Art. 9 -
Attribuzioni:
L'Assemblea in sede ordinaria:
a) fissa le direttive generali dell'attività e della vita dell'Associazione;
b) esamina ed approva annualmente la relazione del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) elegge i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

in sede straordinaria:
a) delibera le modifiche dello statuto;
b) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

- Art. 10 -
Convocazione:
L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per gli adempimenti statutari e, inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le riunioni potranno essere convocate in qualsiasi sede purchè nel comune di Roma o, su richiesta del Comitato Direttivo, anche in altre località qualora lo imponessero particolari situazioni.
L'Assemblea in via strardinaria è convocata dal Presidente esclusivamente su mandato del Comitato Direttivo.

- Art. 11 -
Riunioni:
Le riunioni sono presiedute da un Presidente all'uopo nominato dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo.
Il presidente dell'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario e se necessario due scrutatori.
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Art. 12 -
Deliberazioni:
Le modalità di votazione sono decise di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.
Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati; in sede straordinaria sono richiesti i voti di almeno i due terzi dei presenti.
Le delibere sono raccolte a verbale a cura del segretario dell'Assemblea, e, trascritte su apposito libro, vengono sottoscritte dal Presidente della seduta, dallo stesso segretario e dai due scrutatori, se nominati.

- Art. 13 -
Amministrazione e gestione:
La gestione dell'Associazione è affidata ad un comitato Direttivo, composto da un minimo di 9 ed un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che dura in carica un triennio. Alle riunioni del Comitato Direttivo è permanentemente invitato l'incaricato per la pastorale familiare della Diocesi di Roma.
Il numero dei membri del Comitato Direttivo deve essere sufficiente a garantire l'operatività dell'Associazione.

- Art. 14 -
Il Comitato Direttivo, nell'ambito degli indirizzi di carattere generale indicati dallo Statuto e fissati dall'Assemblea, è rivestito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione:
In particolare il Comitato
promuove ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di:
a) scuole di formazione per animatori;
b) corsi di preparazione dei giovani e dei fidanzati al matrimonio;
c) assistenza e sostegno delle coppie e delle famiglie dopo il matrimonio;
d) seminari di studio e di aggioranamento sui problemi morali, religiosi e sociali che la vita coniugale comporta;
e) assistenza e specifica attenzione alle famiglie in difficoltà, irregolari, lontane;
f) consultori ed altre opere di servizio alle famiglie;
g) partecipazione ed apporto alle iniziative in difesa e per la programmazione della vita;
h) stimolo e proposta al miglioramento della vigente legislazione riguardante l'istituto familiare in tutti i suoi aspetti;
i) confronto e dialogo con le diverse realtà culturali e sociali e con le stesse strutture civili sulle tematiche e sui problemi da affrontare e risolvere riguardanti la famiglia;

1) pubblicazioni sulle problematiche relative ai diversi settori di attività.
2) Decide sugli investimenti patrimoniali in sintonia con la natura giuridica dell'Associazione.
3) Stabilisce l'importo della quota associativa.
4) Delibera sull'ammissione dei Soci e ne formalizza l'eventuale esclusione.
5) Definisce il regolamento di attuazione.
6) Esamina e propone le modifiche dello statuto.
7) Redige i progetti di bilancio preventivo e provvede alla formazione del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'Assemblea.
8) Conferisce e revoca procure.
Nessun compenso è dovuto ai membri del comitato.

- Art. 15 -
Il Comitato elegge il suo Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Egli può delegare proprie funzioni e prerogative per determinati atti nell'ambito della gestione dell'Associazione.
In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le funzioni con pari prerogative per tutto il temo in cui permane tale impedimento.
Il Comitato Direttivo si avvale dell'opera di soci, che per esperienza, requisiti morali, professionali e per attitudine operativa collaborano all'attuazione delle iniziative decise dal Comitato stesso.
Funzioni, attribuzioni e compiti specifici vengono stabiliti dal regolamento.

- Art. 16 -
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno ogni tra mesi.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Dalle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 17 -
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, compreso quello di delegare temporaneamente ad uno o più membri le proprie funzioni e prerogative.
Compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Predispone il programma del personale necessario per il funzionamento dell'Associazione, che opererà in spirito di collaborazione volontaria ed a titolo gratuito.

- Art. 18 -
Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assembleae del Comitato Direttivo;
- ha il potere di firma, come legale rappresentante dell'Associazione.
Nei casi di urgenza e indifferibilità può esercitare i poteri di gestione ordinaria, salvo ratifica del Comitato Direttivo alla prima riunione.
Può nominare procuratori alle liti nel caso di necessità.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 19 -
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi ed un supplente, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.
Il Collegio sceglie tra i suoi membri il Presidente.
I Revisori, anche singolarmente, devono controllare la correttezza della gestione amministrativa dell'Associazione, devono vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili stesse.
Il Collegio deve controllare che la gestione si svolga nell'ambito del preventivo approvato dall'Assemblea.
I verbali delle ispezioni del Collegio saranno trascritti nell'apposito registro.

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI
- Art. 20 -
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1) dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari dei soci;
2) dalle erogazioni e donazioni, lasciti e devoluzioni, da chiunque fatti e a qualsiasi titolo, a favore dell'Associazione, anche se destinati ad un servizio determinato dalla stessa, e dai contributi concessi da enti pubblici;
3) dalle rendite del proprio patrimonio.

- Art. 21 -
Alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi si provvede mediante fondo comune.

- Art. 22 -
La gestione contabile verrà chiusa al 31 dicembre di ogni anno solare.
Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo riferito all'anno precedente e quello di previsione per l'anno in corso. Durante il nuovo esercizio e sino all'approvazione del bilancio di previsione le spese sostenute possono essere solo quelle di ordinaria amministrazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 23 -
L'Assemblea elege il Collegio dei Probiviri nel numero di tre membri effettivi ed uno supplente; tra loro viene nominato il Presidente.
Il Collegio è competente a giudicare le controversie e le infrazioni riguardanti i soci, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria, per violazioni di norme statutarie e regolamentari.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare deve essere adottata a maggioranza con la presenza di tutti i membri del Collegio; il Comitato Direttivo riceve il lodo emesso dai Probiviri provvedendo in merito alla sua attuazione.

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
- Art. 24 -
Gli organi collegiali sono convocati, oltre che alle date fissate da disposizioni di legge, ogni qualvolta lo decida il Presidente del Comitato Direttivo o lo richiedano i Soci o i membri nella percentuale e nella misura già precisate.
Tutte cariche e gli incarichi, singolari e collettivi, sono rigorosamente gratuiti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 25 -
In caso di dimissioni ogni organo individuale rassegna le proprie al Presidente che dovrà riferire al Comitato Direttivo.
Le dimissioni e le relative decisioni dovranno essere sempre scritte e motivate.
Il Presidente rassegnerà le dimissioni al Comitato Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 26 -
Liquidazione:
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea che lo delibera, nomina uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione dell'attivo netto risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione.
La devoluzione dell'attivo dovrà comunque avvenire a favore del Vicariato di Roma per fini similari a quelli dell'Associazione.

- Art. 27 -
Disposizione finale:
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.


Note: (1) Indirizzo originario dell'Associazione.






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