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CAPO
1°: COSTITUZIONE - SCOPI - ATTIVITA' - SEDE
L'Associazione è
denominata "FAMIGLIE INSIEME" e
ha sede in Roma, Via Taurasia n.4 presso l'Istituto Suore del
Preziosissimo Sangue. (1)
L'Associazione fonda la sua azione sul Messaggio
Evangelico e sul Magistero
della Chiesa Cattolica.
Essa opera in favore delle famiglie, senza perseguire finalità
politiche, nell'intento di dare attuazione, nella realtà sociale,
alle indicazioni ed alle direttive della Chiesa.
L'Associazione non persegue scopi di lucro.
L'Associazione opera per
la promozione della centralità della famiglia nelle relazioni
sociali attraverso l'educazione cristiana dei suoi membri, il loro
organizzarsi in iniziative di servizio alle famiglie, il confronto, il
dialogo e la collaborazione con le diverse realtà culturali e
sociali, il rapporto con le pubbliche istituzioni per l'attuazione di
politiche in favore della famiglia.
Per raggiungere i suoi
scopi istituzionali, l'Associazione ed i singoli si impegnano a
sostenere tutte le iniziative programmate dal Comitato Direttivo e
dall'Assemblea.
Ciascun socio potrà suggerire iniziative varie, sia in Assemblea
e sia al Comitato Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli scopi
statutari.
L'Associazione inoltre può sostenere e promuovere l'azione o le
iniziative di terzi, che svolgono specifiche attività con le
stesse finalità dell'Associazione e con particolari valenze verso
la famiglia.
Per la realizzazione dei
suoi fini l'Associazione opera attraverso i seguenti organi: Assemblea
dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori
dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, secondo un proprio regolamento
interno.
- Art. 5 -
Soci:
Possono essere soci tutti
coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età nonchè
società ed enti, tanto pubblici che privati, italiani e
stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione e
contribuiscono alla realizzazione delle stesse.
I soci sono di tre categorie, qualificati tali dal Comitato Direttivo:
a) Soci Ordinari: le
persone, le società e gli enti, che contribuiscono
all'attività dell'Associazione mediante il versamento della quota
associativa annua;
b) Soci Sostenitori: le persone. le società e gli enti, che
contribuiscono in maniera rilevante all'attività
dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa annua
maggiore;
c) Soci Onorari: alte ed insigni personalità, ovvero persone
fisiche e giuridiche, che abbiano reso segnalati servizi
all'Associazione.
- Art. 6 -
Obbligo dei Soci:
Il socio, nei confronti
dell'Associazione, si impegna a promuovere e sostenere i valori e le
finalità proprie dell'Associazione stessa e, se persona fisica, a
tenere una condotta di vita conforme ai principi cristiani sul
matrimonio e sulla famiglia, nonchè di rispettare gli incarichi
di collaborazione assunti.
In particolare si impegna:
1) ad accettare il
presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione in conformità dello stesso ed il regolamento;
2) a collaborare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione,
prestando la propria attività, liberamente, volontariamente e
senza alcun compenso;
3) a versare la quota associativa annua secondo quanto deliberato dal
Comitato Direttivo.
L'attività che i
soci presteranno su base volontaria sarà di carattere cilturale,
formativo, professionale, assistenziale, tecnico ed amministrativo.
- Art. 7 -
Durata del rapporto
associativo:
La qualità del
socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per decesso del Socio,
se persona fisica, o per estinzione dello stesso negli altri casi;
b) per recesso del Socio, da notificarsi al Presidente del Comitato
Direttivo tramite lettera-raccomandata con avviso di ricevimento:
c) per esclusione del Socio, decisa da Collegio dei Probiviri ed
attuata dal Comitato Direttivo, per gravi inadempienze dello stesso agli
obblighi statutari o quando la sua permanenza dovesse recare, per
qualsiasi motivo, nocumento all'Associazione.
ASSEMBLEA
L'Assemblea è
costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative
alla data della celebrazione della stessa.
I Soci collettivi vi intervengono a mezzo di un proprio rappresentante
appositamente designato mediante delega scritta, che verrà
conservata agli atti dell'Associazione.
Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea al massimo altri
due Soci, mediante delega scritta.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento in Assemblea.
- Art. 9 -
Attribuzioni:
L'Assemblea in sede
ordinaria:
a) fissa le direttive
generali dell'attività e della vita dell'Associazione;
b) esamina ed approva annualmente la relazione del Comitato Direttivo,
il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) elegge i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
in sede straordinaria:
a) delibera le modifiche
dello statuto;
b) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.
- Art. 10 -
Convocazione:
L'Assemblea è
convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per gli adempimenti
statutari e, inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta
a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea.
Le riunioni potranno essere convocate in qualsiasi sede purchè
nel comune di Roma o, su richiesta del Comitato Direttivo, anche in
altre località qualora lo imponessero particolari situazioni.
L'Assemblea in via strardinaria è convocata dal Presidente
esclusivamente su mandato del Comitato Direttivo.
- Art. 11 -
Riunioni:
Le riunioni sono
presiedute da un Presidente all'uopo nominato dall'Assemblea, su
proposta del Comitato Direttivo.
Il presidente dell'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un
Notaio, nomina un segretario e se necessario due scrutatori.
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con
la presenza di almeno metà degli associati, in seconda qualunque
sia il numero degli intervenuti.
- Art. 12 -
Deliberazioni:
Le modalità di
votazione sono decise di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.
Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei
Soci presenti e rappresentati; in sede straordinaria sono richiesti i
voti di almeno i due terzi dei presenti.
Le delibere sono raccolte a verbale a cura del segretario
dell'Assemblea, e, trascritte su apposito libro, vengono sottoscritte
dal Presidente della seduta, dallo stesso segretario e dai due
scrutatori, se nominati.
- Art. 13 -
Amministrazione e
gestione:
La gestione
dell'Associazione è affidata ad un comitato Direttivo, composto
da un minimo di 9 ed un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea dei
Soci, che dura in carica un triennio. Alle riunioni del Comitato
Direttivo è permanentemente invitato l'incaricato per la
pastorale familiare della Diocesi di Roma.
Il numero dei membri del Comitato Direttivo deve essere sufficiente a
garantire l'operatività dell'Associazione.
- Art. 14 -
Il Comitato Direttivo,
nell'ambito degli indirizzi di carattere generale indicati dallo Statuto
e fissati dall'Assemblea, è rivestito di ogni potere per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione:
In particolare il Comitato promuove ogni opportuna
iniziativa finalizzata alla realizzazione di:
a) scuole di formazione
per animatori;
b) corsi di preparazione
dei giovani e dei fidanzati al matrimonio;
c) assistenza e sostegno
delle coppie e delle famiglie dopo il matrimonio;
d) seminari di studio e
di aggioranamento sui problemi morali, religiosi e sociali che la vita
coniugale comporta;
e) assistenza e specifica
attenzione alle famiglie in difficoltà, irregolari, lontane;
f) consultori ed altre
opere di servizio alle famiglie;
g) partecipazione ed
apporto alle iniziative in difesa e per la programmazione della vita;
h) stimolo e proposta al
miglioramento della vigente legislazione riguardante l'istituto
familiare in tutti i suoi aspetti;
i) confronto e dialogo
con le diverse realtà culturali e sociali e con le stesse
strutture civili sulle tematiche e sui problemi da affrontare e
risolvere riguardanti la famiglia;
1) pubblicazioni sulle
problematiche relative ai diversi settori di attività.
2) Decide sugli investimenti patrimoniali in sintonia con la natura
giuridica dell'Associazione.
3) Stabilisce l'importo della quota associativa.
4) Delibera sull'ammissione dei Soci e ne formalizza l'eventuale
esclusione.
5) Definisce il regolamento di attuazione.
6) Esamina e propone le modifiche dello statuto.
7) Redige i progetti di bilancio preventivo e provvede alla formazione
del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'Assemblea.
8) Conferisce e revoca procure.
Nessun compenso è
dovuto ai membri del comitato.
- Art. 15 -
Il Comitato elegge il suo
Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei
confronti di terzi e in giudizio.
Egli può delegare proprie funzioni e prerogative per determinati
atti nell'ambito della gestione dell'Associazione.
In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne esercita
le funzioni con pari prerogative per tutto il temo in cui permane tale
impedimento.
Il Comitato Direttivo si avvale dell'opera di soci, che per esperienza,
requisiti morali, professionali e per attitudine operativa collaborano
all'attuazione delle iniziative decise dal Comitato stesso.
Funzioni, attribuzioni e compiti specifici vengono stabiliti dal
regolamento.
- Art. 16 -
Il Comitato si riunisce
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno ogni tra mesi.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età
dei presenti.
Dalle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
- Art. 17 -
Il Comitato è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, compreso quello di
delegare temporaneamente ad uno o più membri le proprie funzioni
e prerogative.
Compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Predispone il programma del personale necessario per il funzionamento
dell'Associazione, che opererà in spirito di collaborazione
volontaria ed a titolo gratuito.
- Art. 18 -
Il Presidente cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assembleae del Comitato Direttivo;
- ha il potere di firma, come legale rappresentante dell'Associazione.
Nei casi di urgenza e indifferibilità può esercitare i
poteri di gestione ordinaria, salvo ratifica del Comitato Direttivo alla
prima riunione.
Può nominare procuratori alle liti nel caso di necessità.
IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 19 -
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto di tre membri effettivi ed un supplente,
eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.
Il Collegio sceglie tra i suoi membri il Presidente.
I Revisori, anche singolarmente, devono controllare la correttezza
della gestione amministrativa dell'Associazione, devono vigilare
sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili stesse.
Il Collegio deve controllare che la gestione si svolga nell'ambito del
preventivo approvato dall'Assemblea.
I verbali delle ispezioni del Collegio saranno trascritti nell'apposito
registro.
FONDO
COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI
- Art. 20 -
Le entrate
dell'Associazione sono costituite:
1) dalle quote e dai
contributi ordinari e straordinari dei soci;
2) dalle erogazioni e donazioni, lasciti e devoluzioni, da chiunque
fatti e a qualsiasi titolo, a favore dell'Associazione, anche se
destinati ad un servizio determinato dalla stessa, e dai contributi
concessi da enti pubblici;
3) dalle rendite del proprio patrimonio.
- Art. 21 -
Alle spese necessarie al
funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi si
provvede mediante fondo comune.
- Art. 22 -
La gestione contabile
verrà chiusa al 31 dicembre di ogni anno solare.
Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio
consuntivo riferito all'anno precedente e quello di previsione per
l'anno in corso. Durante il nuovo esercizio e sino all'approvazione del
bilancio di previsione le spese sostenute possono essere solo quelle di
ordinaria amministrazione.
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 23 -
L'Assemblea elege il
Collegio dei Probiviri nel numero di tre membri effettivi ed uno
supplente; tra loro viene nominato il Presidente.
Il Collegio è competente a giudicare le controversie e le
infrazioni riguardanti i soci, salvo il ricorso all'Autorità
giudiziaria, per violazioni di norme statutarie e regolamentari.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare deve essere adottata a
maggioranza con la presenza di tutti i membri del Collegio; il Comitato
Direttivo riceve il lodo emesso dai Probiviri provvedendo in merito alla
sua attuazione.
DISPOSIZIONI
COMUNI E FINALI
- Art. 24 -
Gli organi collegiali
sono convocati, oltre che alle date fissate da disposizioni di legge,
ogni qualvolta lo decida il Presidente del Comitato Direttivo o lo
richiedano i Soci o i membri nella percentuale e nella misura già
precisate.
Tutte cariche e gli incarichi, singolari e collettivi, sono
rigorosamente gratuiti.
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 25 -
In caso di dimissioni
ogni organo individuale rassegna le proprie al Presidente che
dovrà riferire al Comitato Direttivo.
Le dimissioni e le relative decisioni dovranno essere sempre scritte e
motivate.
Il Presidente rassegnerà le dimissioni al Comitato Direttivo.
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 26 -
Liquidazione:
In caso di scioglimento
dell'Associazione l'Assemblea che lo delibera, nomina uno o più
liquidatori e detta le norme per la devoluzione dell'attivo netto
risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione.
La devoluzione dell'attivo dovrà comunque avvenire a favore del
Vicariato di Roma per fini similari a quelli dell'Associazione.
- Art. 27 -
Disposizione finale:
Per quanto non previsto
nel presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.
Note: (1) Indirizzo
originario dell'Associazione.
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